ECM – Delibera della CNFC del 3 luglio 2025

CREDITI COMPENSATIVI E CREDITI PREMIANTI

Oggetto: Delibera della CNFC del 3 luglio 2025

A seguito riunione del 2 luglio 2025 della CNFC è stata pubblicata in data 09.07.2025 la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che esplicita le modalità per recuperare i crediti dei trienni passati, attiva un sistema strutturato di crediti compensativi per regolarizzare le posizioni pregresse e formalizza un meccanismo premiale per chi ha sempre rispettato l’obbligo formativo.
La prima misura contenuta nella delibera (Art. 1) riguarda la possibilità di acquisire, entro il 31 dicembre 2025, i crediti ECM mancanti per completare il fabbisogno del triennio 2020-2022. Ovviamente il discente dovrà anche acquisire i crediti necessari per completare il triennio in corso, anche questi entro il 31 dicembre 2025.


Crediti compensativi (art.2)
I crediti compensativi previsti con Legge di conversione n.15/2025 del Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (Decreto Milleproroghe) offrono la possibilità di colmare il debito formativo relativo ai trienni precedenti. Nello specifico l’art. 2 della Delibera formalizza il sistema dei crediti compensativi spiegando che si tratta di crediti ECM “utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo, eccedenti l’obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio”.
La certificazione dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 sarà quindi possibile, anche per chi presenta un debito formativo, ma è “subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa”. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
Anche questi crediti dovranno essere raccolti in più rispetto a quelli che si devono raccogliere per il triennio in corso. Eventuali crediti in eccedenza maturati tra i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028, si legge nella delibera, saranno utilizzati dagli Ordini, “per il tramite della piattaforma Co.Ge.A.P.S., per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022”. Quindi il discente si troverà nella propria area riservata la situazione già compensata che tiene conto di tutto il periodo dei tre trienni.
A livello generale Agenas ha predisposto una breve presentazione per illustrare il concetto di crediti compensativi a cui si rimanda: link.

Crediti premianti (art.3)
L’art. 3 riguarda la premialità a favore dei professionisti in regola con tutti i trienni precedenti al 2023-2025.In particolare, chi risulta certificabile per il triennio 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 riceverà 20 crediti bonus da attribuire all’attuale triennio formativo e ulteriori 20 crediti per il successivo triennio 2026-2028. La premialità sarà modulata in base alla data di inizio dell’obbligo formativo: 15 crediti per chi è tenuto alla formazione solo a partire dal triennio 2017-2019, 10 crediti per chi ha l’obbligo dal triennio 2020-2022.
A livello generale Agenas ha predisposto una breve presentazione per illustrare il concetto di premialità a cui si rimanda: link